Modello Organizzativo e di Controllo dell’Attività Sportiva
ex art. 16 comma II^ del decreto legislativo n. 39 del 28.2.2021
SSD FREE SPORT SSD A RL
1)- premessa
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto in ottemperanza all’articolo 16 comma II^ del decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 e secondo le “linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione” pubblicate il 31.8.2023 sul sito istituzionale CSAIN (https://www.csain.it/notizie/linee-guida-e-regolamento-csain-per-le-politiche-di-safeguarding/),
con lo scopo di:
– promuovere e creare una cultura ed un ambiente inclusivo in grado di assicurare la massima dignità ed il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare dei minori, alla pratica sportiva;
– garantire l’uguaglianza e l’equità di trattamento;
– valorizzare le diversità;
– tutelare l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati, minori e non, favorendo il loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, sociale e morale;
– prevenire ogni tipo di molestia, violenza di genere ed ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Per tali motivi, il presente modello organizzativo e di controllo:
– è efficace, indifferentemente, nei confronti di chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all’attività della ASD/SSD, indipendente dalla disciplina sportiva praticata o dal ruolo svolto;
– ha validità quadriennale dalla data di approvazione e dovrà essere aggiornato ed integrato qualora si rendesse necessario recepire eventuali modifiche od integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal C.O.N.I., le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
– è affisso, con ampia visibilità e facilità di accesso, presso la sede della ASD/SSD, nonché, presso eventuali ulteriori sedi ove si svolgesse l’attività istituzionale;
– è pubblicato sulla homepage del sito istituzionale dell’ASD/SSD (www.sportingclubostiense.it), o, in mancanza del sito internet, sulla rispettiva homepage della pagina Facebook o altro social in uso, di cui si indica l’esatta dicitura “MOC Safeguarding”;
– è comunicato al Safeguarding Office dello CSAIN.
2)- diritti e doveri spettanti ai tesserati
A ciascun tesserato/a è incondizionatamente riconosciuto il diritto ad un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo; nonché, la massima tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).
Tali diritti, inoltre, devono essere garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo. Costituisce un dovere di chiunque prenda parte con qualsiasi funzione, titolo o ruolo all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, rispettare pedissequamente le disposizioni e le prescrizioni poste a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
I tecnici, gli allenatori, gli istruttori, i dirigenti sportivi, i preparatori, i volontari, i tutori, tutti gli operatori ed i collaboratori sportivi sono tenuti a conoscere il contenuto del presente modello organizzativo e di condotta, il codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, nonché, i principi e le linee guida emanate nel tempo dallo CSAIN.
3)- attività di prevenzione e di gestione dei rischi
La prevenzione e la gestione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività sportiva avviene attraverso l’adozione degli strumenti esposti nel presente modello, i quali garantiscono il pieno sviluppo dell’atleta, l’inclusione e la valorizzazione delle diversità di tutti i tesserati e, soprattutto, la loro tutela da eventuali comportamenti costituenti i rischi da prevenire e gestire, che, la normativa sopra richiamata ha individuato e dettagliatamente descritto.
3.1- comportamenti rilevanti
– abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
– abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti diretti alla persona), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
– molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
– abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
– negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
– incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
– abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
– bullismo e cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
– comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
E’ utile precisare che i comportamenti rilevanti avanti elencati possono verificarsi, oltre che di persona, anche tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi di posta elettronica, commenti o post su social network e blog.
3.2- responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o della “safeguarding policy” Al fine di tutelare i minori ed i tesserati in genere, anche con lo scopo di prevenire i comportamenti rilevanti, è fatto obbligo di nominare il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o responsabile della
nominato dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio di Amministrazione, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci, nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, sia minori che non, ed in generale di tutti i tesserati.
Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, è un soggetto autonomo, possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori ed i tecnici, selezionato tra i soggetti con abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate.
Dovrà essere opportunamente formato, partecipando ai corsi ed seminari formativi organizzati dallo CSAIN, quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, cui è affiliato il sodalizio. Ai fini della nomina, la persona prescelta produrrà il certificato del casellario giudiziale, che resta acquisito al sodalizio, in quanto costituisce un impedimento alla nomina aver riportato una condanna penale, anche non definitiva, per reati non colposi.
Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o responsabile della “safeguarding policy”, svolge i seguenti compiti e funzioni:
– vigila sulla corretta adozione e l’aggiornamento dei modelli organizzativi e dei codici di condotta da parte della ASD/SSD;
– è tenuto a sensibilizzare tutti i membri della ASD/SSD circa le questioni relative alla safeguarding policy;
– è il destinatario di eventuali segnalazioni relative a comportamenti rilevanti da parte di qualsiasi membro della ASD/SSD, potendo, in ogni caso, procedere autonomamente svolgendo attività ispettiva ed audizioni
– stabilisce le modalità di massima pubblicizzazione dei canali di comunicazione predisposti in favore di tutti i membri delle ASD/SSD per consentire la segnalazione riservata degli eventuali casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.
– collabora fattivamente con tutte le competenti Autorità competenti (Safeguarding Office, Procura Sportiva, Autorità Giudiziaria);
– garantisce la completa confidenzialità e la riservatezza delle informazioni ricevute in merito ad eventuali casi di abuso o maltrattamento, con l’obbligo di trattare tutti i dati sensibili nel rispetto della privacy delle persone coinvolte, secondo la normativa vigente.
In ogni caso, il Consiglio Direttivo o di Amministrazione ha la facoltà di sospendere o rimuovere il responsabile della safeguarding, non in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti per la carica o per la violazione della safeguarding policy del sodalizio.
3.3 – gestione dei tesserati
Al fine di tutelare compiutamente i diritti dei tesserati, soprattutto se minori, saranno adottati da parte dei tecnici e dei dirigenti gli opportuni protocolli di comportamento e di gestione, da applicarsi durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive ed ogni attività, anche collegata e connessa, con lo CSAIN.
In tal caso, ci si porrà, quale principale obiettivo, la massima tutela dei tesserati tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ciascuno di essi, salvaguardando anche l’armonia e la compattezza del gruppo.
3.4 – inclusività e valorizzazione delle diversità
La ASD/SSD si impegna a garantire:
– pari diritti e opportunità a tutti i propri tesserati ed ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
– il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrandoli, anche se tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo degli atleti tesserati per l’ASD/SSD loro coetanei, anche a seguito di accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche;
– il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell’associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.
3.5- utilizzo degli spazi comuni
Per la miglior applicazione della safeguarding policy, è necessario che l’utilizzo degli spazi comuni, ove la ASD/SSD svolge la propria attività sportiva, debba essere regolamentato attraverso un protocollo di comportamenti che tutti i membri sono tenuti ad osservare.
A tal fine:
– è sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’ASD/SSD, durante gli allenamenti e le sessioni di prova dei tesserati e delle tesserate minorenni, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati;
– è sempre fatto divieto, durante le sessioni di allenamento o di prova, di accedere agli spogliatoi da parte di utenti esterni o genitori o accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto gli otto anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale;
– è consentito l’accesso agli spogliatoi, durante le sessioni di allenamento o di prova, esclusivamente agli atleti ed alle atlete dell’ASD/SSD;
3.6 – trasferte
In caso di trasferta, che prevedano pernottamenti, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore.
Durante le trasferte di qualsiasi tipo è fatto dovere agli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.
4)- contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
Il sistema di “safeguarding” associativo è composto da fasi che si conseguono tra di loro, finalizzate all’acquisizione ed all’accertamento delle segnalazioni, alla risposta immediata endoassociativa nei confronti del comportamento rilevante ed, infine, all’applicazione della sanzione disciplinare. 4.1- segnalazione dei comportamenti lesivi
Nel caso si verifichino presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze nei confronti di altri tesserati, minorenni e non, e ne viene acquisita notizia, deve esserne fornita tempestiva segnalazione al responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o responsabile della “safeguarding” con tutti i mezzi possibili.
La presente procedura, inoltre, è applicabile anche per la segnalazione di presunte violazioni al presente modello.
A tal fine, la SSD ha attivato una casella di posta elettronica, dedicata alle segnalazioni di qualsiasi comportamento che possa essere ritenuto dal denunciante rilevante o presuntivamente rilevante.
L’indirizzo e-mail della casella di posta elettronica dedicata al “safeguarding” è: amministrazionesco@gmail.com
La password di accesso alla casella di posta elettronica dedicata al “safeguarding” è in possesso esclusivamente del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o della “safeguarding policy”, che la gestirà autonomamente solo per l’esecuzione del proprio incarico. Nel caso in cui pervenissero, con qualsiasi mezzo (a voce, per iscritto, e-mail associativa o dei dirigenti, posta ordinaria, etc…), segnalazioni di comportamenti lesivi o presunti tali, se ne dovrà fornire immediata notizia al responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o della “safeguarding policy” che provvederà alla immediata attivazione delle procedure per l’opportuno trattamento della notizia.
Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o della “safeguarding policy”, espletate le attività di accertamento e di indagine, di cui ne comunicherà l’esito agli organi direttivi della ASD/SSD per l’eventuale adozione degli opportuni provvedimenti e l’applicazione delle sanzioni disciplinari, potrà procedere ad inviare la segnalazione della notizia appresa al “safeguarding office” dello CSAIN per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie all’indirizzo di posta elettronica a ciò dedicato: safeguarding@csain.it
In ogni caso, in presenza di gravi e conclamati comportamenti lesivi, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o della “safeguarding policy” e gli organi direttivi della ASD/SSD dovranno notificare i fatti di cui sono venuti a conoscenza alla competente Autorità Giudiziaria. Le segnalazioni pervenute dovranno essere gestite con la massima riservatezza, sia dal responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o della “safeguarding policy” che da chiunque ne fosse venuto a conoscenza (tecnici – dirigenti – tesserati), in modo tale da assicurare e tutelare la completa privacy del segnalatore e del segnalato.
E’, inoltre, fatto obbligo a tutti i membri della ASD/SSD di astenersi dall’attuare qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
– presentato una denuncia o una segnalazione;
– manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
– assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
– reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
– intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding. 4.2- sistema disciplinare sanzionatorio
L’attività di indagine eseguita dal responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o della “safeguarding policy”, oltre ad essere finalizzata alla tutela delle persone che siano state eventuali vittime di abusi, violenze e discriminazioni (cd. comportamenti rilevanti), ha come scopo l’accertamento e la punizione delle condotte disciplinarmente sanzionabili da parte di coloro che abbiano violato, colposamente o intenzionalmente, le prescrizioni del presente modello organizzativo, nonché, del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione con lo stesso integrato.
Condotte sanzionabili
A tal fine, sono ritenute sanzionabili le seguenti condotte, commissione ed omissive, costituenti illeciti disciplinari, salvo altre:
– l’omessa attuazione colposa delle misure indicate nel presente modello organizzativo e del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ad esso integrato;
– la violazione dolosa (intenzionale) delle misure indicate nel presente modello organizzativo, con particolare riguardo ai comportamenti rilevanti di cui al punti 3.1, e del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ad esso integrato, tale da compromettere insanabilmente il rapporto di fiducia tra l’agente e l’ASD/SSD, in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
– la violazione, colposa o dolosa, delle misure poste a tutela del segnalante;
– gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
– l’effettuazione, con colpa grave o dolo, di segnalazioni false o manifestamente infondate; – la violazione degli obblighi di segnalazione o informazione nei confronti dell’ASD/SSD, rispetto a notizie concernenti casi di abusi, violenze e discriminazioni;
– la violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello organizzativo;
– omessa applicazione del presente sistema disciplinare.
Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari applicabili variano di genere ed intensità sulla base della natura del rapporto intercorrente tra l’autore della violazione e l’ASD/SSD;dovendosi tenere conto della rilevanza e della gravità della violazione o della omissione commessa, in relazione al ruolo e dalla responsabilità rivestita.
Nell’attività di indagine necessaria all’applicazione di una sanzione disciplinare, si dovrà verificare: – se l’autore abbia commesso la violazione o l’omissione con colpa (imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza dei regolamenti) o dolo (intenzionalità);
– se fosse eventualmente recidivo, avendo in precedenza posto in essere altre violazioni dello stesso o di diverso genere;
– la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, che abbiano caratterizzato la commissione della violazione o dell’omissione;
– la posizione funzionale dell’autore della violazione o dell’omissione in seno all’ASD/SSD; – eventuale concorso di altri soggetti nella commissione della violazione o dell’omissione; – la gravità del pericolo creato e l’entità dell’eventuale danno prodotto.
All’esito della valutazione eseguita sulla base dei predetti criteri, si determinerà la sanzione disciplinare da comminare al suo autore, distinte sulla base del rapporto intercorrente con la ASD/SSD.
Sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei collaboratori retribuiti
Nei confronti dei collaboratori retribuiti, che si siano resi responsabili di illeciti disciplinari riconducibili al presente modello organizzativo, potranno essere comminate le seguenti sanzioni, la cui scelta ed intensità sarà direttamente proporzionale alla natura e dalla gravità della violazione commessa:
1. richiamo verbale: il provvedimento disciplinare del richiamo verbale è applicabile nei confronti del collaboratore retribuito che abbia violato, per mera negligenza o imprudenza o imperizia (colpa), le procedure imposte dal presente modello organizzativo e le prescrizioni del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ad esso integrato, oppure, abbia adottato, nello svolgimento di attività sensibili a contatto con i tesserati, soprattutto se minori, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, sempre che la violazione non abbia avuto una rilevanza esterna all’associazione;
2. ammonizione scritta: il provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta è applicabile al lavoratore retribuito che risulti recidivo, durante un triennio, delle violazioni di cui al punto che precede;
3. risoluzione del contratto: il provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto retribuito di collaborazione è applicabile nel caso in cui il collaboratore retribuito abbia intenzionalmente eluso (dolo) le prescrizioni del presente modello organizzativo e del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ad esso integrato, ponendo in essere una condotta diretta, in modo inequivocabile:
– alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti dal codice penale agli articoli 600/bis (prostituzione minorile), 600/ter (pornografia minorile), 600/quater (detenzione o accesso al materiali pornografico), 600/quater1 (pornografia virtuale), 600/quinques (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604/bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), 604/ter (circostanza aggravante), 609/bis (violenza sessuale), 609/ter (circostanze aggravanti dell’art. 609 bis c.p.), 609/quater (atti sessuali con minorenne), 609/quinques (corruzione di minorenne), 609/octies (violenza sessuale di gruppo), 609/undecies (adescamento di minori); oppure, sia stato condannato in via definitiva per i predetti reati;
– alla violazione dei divieti di cui al capo II^ del titolo I^ del Libro III^ del decreto legislativo dell’11.4.2006 n. 198, relativo alla discriminazione sul posto di lavoro;
– alla sottrazione, occultamento, distruzione o alterazione di documenti recanti informazioni relative alle condotte di cui al presente modello organizzativo, tale da impedire il controllo e l’accesso alle informazioni agli organi preposti, incluso il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
Sanzioni disciplinari nei confronti dei volontari
Nei confronti dei volontari, che si siano resi responsabili di illeciti disciplinari riconducibili al presente modello organizzativo, potranno essere comminate, per gli stessi motivi, le medesime sanzioni comminabili al collaboratore retribuito, la cui scelta ed intensità sarà direttamente proporzionale alla natura e dalla gravità della violazione commessa:
– richiamo verbale;
– ammonizione scritta;
– risoluzione del rapporto di volontariato.
Con riguardo all’ipotesi della risoluzione del rapporto di volontariato, nel caso in cui il volontario fosse anche socio dell’ASD/SSD, se ne delibererebbe l’esclusione dello stesso dal sodalizio.
5)- obblighi informativi
Il presente modello organizzativo, il codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ad esso integrato, nonché, il nominativo ed i contatti del responsabile nominato contro abusi, violenze e discriminazioni, e del Safeguarding Office dello CSAIN,
sono
– affissi, con ampia visibilità e facilità di accesso, presso la sede della ASD/SSD, nonché, presso eventuali ulteriori sedi ove si svolgesse l’attività istituzionale;
– pubblicati sulla homepage del sito istituzionale della SSD (www.sporingclubostiense.it), o, in mancanza del sito internet, sulla rispettiva homepage della pagina Facebook o altro social in uso, di cui si indica l’esatta dicitura “MOC Safeguarding”;
-comunicati al responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o responsabile della “safeguarding policy”, nonché, al Safeguarding Office dello CSAIN;
– comunicati, all’atto del tesseramento, a tutti i tesserati o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o cui è affidata la cura degli atleti, unitamente alla consegna dei moduli predisposti per formulare le segnalazioni;
– comunicati, sia in fase di adozione che di modifica, a mezzo posta elettronica, a tutti i soci, tesserati, collaboratori e volontari, previa loro indicazione dell’esatto indirizzo e-mail personale ove voler ricevere le comunicazioni.
L’ASD/SSD, inoltre:
– fornirà tempestivamente ogni utile informazione rilevante al proprio responsabile nominato contro abusi, violenze e discriminazioni, a voce o all’indirizzo di posta elettronica dedicato alla “safeguarding policy” (amministrazionesco@gmail.com) ed al Safeguarding Office dello CSAIN, all’indirizzo mail safeguarding@csain.it.;
– adotterà e renderà pubblica ogni utile iniziativa volta a diffondere e pubblicizzare, anche tramite specifico materiale informativo, presso i propri tesserati o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o cui è affidata la cura degli atleti, anche tramite specifico materiale informativo, tutte le opportune procedure per:
• la segnalazione dei comportamenti lesivi;
• la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, nonché, alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
• la sensibilizzazione alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi. L’ASD/SSD, inoltre, fornirà ai propri tesserati o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o cui è affidata la cura degli atleti adeguata informativa circa le specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
Infine, verrà fornita ai propri tesserati o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o cui è affidata la cura degli atleti comunicazione ed ampia diffusione alle politiche di safeguarding adottata dallo CSAIN e dalla stessa ASD/SSD.
6)- strumenti adottati per la tutela dei tesserati
In aggiunta quanto previsto nei paragrafi che precedono, la SSD si impegna a realizzare e mettere a disposizione dei propri tesserati, ogni utile strumento o iniziativa volta a: – tutelare compiutamente i diritti di ciascuno, attraverso iniziative utili a divulgare il rispetto della persona nei rapporti interpersonali, nonché, gli strumenti legali e sociali a disposizione; – creare un contesto associativo sano, sicuro ed inclusivo, attraverso l’adozione del criterio, ove possibile, del massimo coinvolgimento e partecipazione alle attività istituzionali; – rimuovere, nel pieno rispetto di qualsiasi legittima diversità, ogni ostacolo fisico o pregiudizio morale, culturale e religioso, che possa impedire la realizzazione del contesto sano, sicuro ed inclusivo;
– prevenire qualsiasi rischio di abusi, violenze o discriminazioni, tenendo conto delle singole peculiari caratteristiche della compagine associativa e della sua composizione; – promuovere la parità di genere, tenendo conto della specifica disciplina sportiva svolta.
Il presente modello organizzativo è stato approvato dal Consiglio Direttivo/Consiglio di Amministrazione della FREE SPORT SSD A RL
Roma .30-08-2024
il Presidente
Codice Etico e di Condotta
Premessa
Lo Sporting Club Ostiense (di seguito anche solo “l’Ente”) è un ente senza fine di lucro che indirizza tutta la propria attività al rispetto di valori e principi di carattere morale ed etico che ne testimoniano la funzione sociale e il lodevole servizio alla collettività.
Il presente Codice Etico e di Condotta (di seguito anche solo “il Codice Etico”) costituisce manifestazione dell’esigenza di vincolare ogni socio, associato o contraente ai principi etici meglio dettagliati nel presente Codice.
La sua accettazione costituisce precondizione indefettibile per divenire soci e poter fruire degli spazi e dei servizi messi a disposizione del Centro Sportivo; altresì costituisce la tangibile esplicazione della linea di condotta perseguita dall’Ente; il cui rispetto risulta espressamente richiesto da parte di coloro che a vario titolo con esso interagiscano.
Il presente Codice Etico costituisce inoltre attuazione dell’art. 41 della Costituzione laddove sancisce che qualsivoglia iniziativa privata “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.“.
Art. 1 – Principi generali e destinatari e obblighi.
La condotta degli organi sociali, degli associati e affiliati, dei soci, dei dipendenti, dei contraenti, dei collaboratori e di tutti coloro che dovessero usufruire dei servizi o delle aree di pertinenza dell’Ente (di seguito anche solo “i Destinatari”) devo conformarsi rigorosamente ai principi di legalità, correttezza, non discriminazione, riservatezza, diligenza, e lealtà e rispetto della convivenza civile e della moralità pubblica e sociale.
In tal senso, tutti i soggetti cennati dovranno conformarsi alle buone regole sociali e morali e improntare la propria condotta al rispetto dei principi sottesi al mantenimento dell’ordine pubblico e del buon costume.
A tutti i Destinatari si richiede di prendere visione e accettare il Codice, ovvero di conoscere ed apprendere le norme di comportamento ivi contenute nonché tutte quelle norme comportamentali che regolano le diverse attività associative.
I Destinatari sono tenuti a:
– rivolgersi agli organi dell’Ente, in caso si rendessero necessari dei chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme contenute nel presente Codice;
– riferire tempestivamente qualsiasi notizia al Sig. Stefano Cecilia nominato Responsabile del Rispetto del Codice Etico (di seguito anche solo “il Responsabile”), di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni oppure tentativi di violazioni comportamentali;
– collaborare con il cennato Responsabile ai fini della prevenzione e dell’individuazione delle possibili violazioni comportamentali;
– gli organi dell’Ente e i dipendenti hanno l’obbligo di informare adeguatamente ogni soggetto che entri in contatto con l’Ente, anche a titolo meramente temporaneo, sull’esistenza del Codice e sugli impegni e gli obblighi imposti.
Si richiede inoltre agli organi dell’Ente, ai dipendenti ed ai collaboratori di:
– rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i soci, gli affiliati e i terzi contraenti;
– sottolineare che il rispetto del Codice costituisce condizione essenziale all’attività dell’Ente;
– svolgere, dove di competenza, una funzione di controllo sulla corretta attuazione del Codice;
– adottare, quando richiesto dal contesto, misure correttive immediate;
Ogni Destinatario del presente Codice che partecipa a tali processi è tenuto a:
– agire con criteri oggettivi e documentabili;
– non accettare alcuna forma di vantaggio personale;
– garantire la tracciabilità delle scelte;
– segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento potenzialmente contrario ai Principi e ai Valori del Codice;
– conformarsi a principi del Codice adoperandosi per garantirne il rispetto.
Art. 2 – Principio di legalità.
Tutti i destinatari devono conformare la propria condotta al rispetto del presente Codice Etico e della legge in generale.
In particolare, l’Ente cura la formazione dei propri dipendenti e collaboratori e si assicura l’aggiornamento costante dei propri organi in maniera tale da soddisfare, in ogni momento, un elevato standard conoscitivo.
Inoltre, i bilanci e la contabilità dell’Ente sono improntati al più elevato grado di trasparenza in conformità con la normativa di settore.
Altresì non saranno in alcun modo tollerate, all’interno delle aree di competenza, condotte contra legem e/o comportamenti scorretti e in violazione del presente Codice.
Art. 3 – Principio di lealtà, correttezza e integrità.
La lealtà, la probità e la correttezza nei comportamenti sono un obbligo ineludibile a carico di ognuno dei Destinatari.
Risultano assolutamente vietate quelle condotte atte a procurare indebiti vantaggi personali e/o a terzi.
L’Ente inoltre dialoga in modo chiaro, trasparente, accurato e tempestivo con i Destinatari, e pretende che questi conformino in tal senso la propria condotta, improntando tali rapporti a criteri e comportamenti di correttezza, coerenza, lealtà e reciproco rispetto.
I Destinatari si impegnano altresì a custodire responsabilmente le risorse dell’Ente, tutelandone la reputazione ed i beni, ed utilizzando con discernimento il proprio tempo, le dotazioni e le informazioni.
L’Ente promuove un ambiente di lavoro salubre e sicuro in cui ciascuno è tenuto a trattare gli altri con il massimo rispetto e a conformare l’esercizio della propria attività al rispetto di tutte le normative di settore.
Infine, non saranno in alcun modo tollerati danneggiamenti a cose, strutture etc.
Art. 4 – Principio di Non Discriminazione.
L’Ente persegue finalità di integrazione finalizzate a valorizzare la coesione sociale e la pacifica convivenza tra gli esseri umani.
Sono severamente vietati, e comportano espulsione immediata, frasi, gesti e condotte che costituiscano discriminazione concernente l’età, il sesso, la razza, gli orientamenti sessuali, lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, la religione, la cultura e la nazionalità.
Art. 5 – Principio di Riservatezza.
L’Ente si impegna a tutelare i dati dei destinatari, nei limiti del rapporto intercorrente, in conformità alla normativa sovranazionale (v. Regolamento 2016/679/UE) e nazionale (v. d.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i.), garantendone la riservatezza e impegnandosi espressamente a:
i. non diffonderli;
ii. utilizzarli nei limiti delle finalità relative al rapporto intercorrente.
A tal ragione, sono state approntate tutte le più idonee misure di sicurezza finalizzate a impedire indebite diffusioni.
I dipendenti, gli organi associativi e tutti i Destinatari che dovessero entrare in possesso di informazioni tutelate da riservatezza si impegnano a garantirne la segretezza e impedirne la diffusione.
L’Ente proibisce qualunque pratica che possa violare la riservatezza dei sistemi informatici propri e di terzi od arrecarvi comunque danno, o tesa a falsificare un documento informatico pubblico e/o avente efficacia probatoria.
Art. 6 – Qualità dei servizi.
I servizi offerti sono al centro dell’impegno quotidiano dell’Ente e dei soggetti Destinatari (v. ad esempio i contraenti e gli affidatari).
Pertanto, i prodotti e servizi devono rispondere a richieste rigorose, che possono essere soddisfatte soltanto applicando alti standard qualitativi.
La Qualità e la Sicurezza dei servizi sono da sempre costantemente presidiate, ottimizzate e oggetto di continua innovazione.
I collaboratori dell’Ente ricevono un’adeguata formazione sulle procedure di Qualità, Igiene e Sicurezza ed il rispetto delle stesse è costantemente presidiato;
Sia l’Ente che i Destinatari in generale si impegnano ad avvalersi di collaboratori di comprovata qualità, integrità, affidabilità ed economicità.
L’organizzazione e l’esecuzione di ogni attività, sia essa curata direttamente dall’Ente che dai Destinatari, si fonda sul rispetto dei principi e delle leggi di settore e alle norme del presente Codice Etico.
Art. 7 – Valorizzazione delle risorse umane.
Tutti i Destinatari contribuiscono a definire, mantenere e migliorare l’immagine dell’Ente e del Centro Sportivo in generale nonché la qualità delle prestazioni fornite. Per questo motivo l’Ente promuove costantemente il valore delle proprie risorse umane, sostenendo azioni di formazione continua, di apprendimento permanente nonché incoraggiando tutte quelle iniziative e quelle best practices finalizzate all’incremento dell’etica morale dell’individuo.
I Destinatari sono al centro della mission dell’Enteche stimola l’interazione onesta, aperta e costruttiva, la partecipazione e la collaborazione, la condivisione dei valori:regolarmente vengono valutati il grado di soddisfazione e le prestazioni dei dipendenti e dei Destinatari in generale sulla base dei risultati, sul rispetto degli adempimenti e delle norme di comportamento.
Con i Dipendenti, l’Ente attua una seria politica di gestione e più precisamente promuovendo il criterio di meritocrazia e il riconoscimento della qualità del lavoro nonché la crescita e lo sviluppo dei collaboratori attraverso attività di formazione.
Per tutte le ragioni che precedono verranno severamente sanzionate quelle azioni che sminuiscono il valore dell’individuo e pregiudicano la pacifica convivenza tra le persone.
Art. 8 – Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dei Destinatari.
Tra i fondamenti del suo impegno etico l’Ente annovera il principio della tutela della salute e sicurezza nei luoghi gestiti e si adopera per assicurare ai propri dipendenti e ai destinatari in generale un ambiente sicuro, salubre e conforme alle previsioni di legge vigenti.
L’Ente si impegna, infatti, nella tutela dell’integrità psicofisica dei destinatari, e di tutti coloro che fruiscano dei luoghi di lavoro di sua competenza: essa adotta tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute.
A tal ragione, i contraenti e gli affidatari di aree e servi di competenza dell’Ente si impegnano espressamente, anche solo nel momento in cui assumono in gestione o in affidamento temporaneo i locali, a non eccedere i limiti previsti nel presente Codice e nella contrattazione dedicata assumendo per sé e per i propri ospiti la responsabilità del rispetto dei principi e dei valori ivi contenuti.
Art. 9 – Partecipazione e reciprocità.
L’Ente riconosce nelle osservazioni e nei suggerimenti provenienti dei Destinatari un importante strumento partecipativo e di coinvolgimento attraverso cui migliorarsi.
Per questo motivo diffonde al suo interno e all’esterno una politica di estrema apertura al dialogo e al confronto, promuovendo e facilitando il raggiungimento di soluzioni equilibrate e limitando l’insorgere di disagi e conflitti.
In tale ottica partecipativa, l’Ente considera la condivisione e sottoscrizione dei principi del Codice, un requisito essenziale affinché possa avere luogo ed essere mantenuto un qualsivoglia rapporto con tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nella propria attività.
Art. 10 – Principi specifici di comportamento
L’osservanza delle norme contenute nel Codice deve considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i Dipendenti, ai sensi dell’art. 2104 del codice civile (Diligenza del prestatore di lavoro), dei contraenti, degli affidatari e dei soci.
Affinché il presente Codice possa diventare base comportamentale condivisa da tutti i Destinatari, nonché ai contraenti e agli affidatari e/o contraenti e i relativi dipendenti, l’Ente richiede ai propri Dipendenti, nonché ai contraenti e agli affidatari e/o contraenti e i relativi dipendenti, di conoscere ed osservare lo stesso e di promuoverne la conoscenza presso i dipendenti neo-assunti e presso le altre categorie di destinatari con i quali vengano in contatto per ragioni del loro lavoro.
I Dipendenti eseguono le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori.
Se il Dipendente ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo deve dimostrare le ragioni dell’illegittimità a chi l’ha impartito. Se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. I Dipendenti, comunque, non eseguono l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo.
Essi sono chiamati, inoltre, a segnalare apertamente e tempestivamente ogni violazione o tentativo di violazione del Codice.
È anche considerata infrazione disciplinare qualunque segnalazione infondata, effettuata in mala fede, al fine di arrecare danno ai colleghi e/o collaboratori.
L’Ente e tutti i Destinatari si impegnano ad adottare, nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, e con gli Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse, la più rigorosa osservanza delle normative internazionali, nazionali e aziendali applicabili.
Le relazioni dell’Ente e dei Destinatari con i soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali o i soggetti incaricati di pubblico servizio sono improntate su principi di correttezza, lealtà e sulla massima trasparenza, nonché sull’osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Tali relazioni sono inoltre intrattenute esclusivamente attraverso soggetti all’uopo preposti ed autorizzati, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti con formale procura o nei limiti del proprio ruolo e responsabilità.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali o i Soggetti Incaricati di Pubblico Servizio, i Destinatari del presente Codice non possono offrire, nemmeno per interposta persona, denaro, regali o benefici di qualsiasi natura al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati. Non è ammesso ricercare o istaurare relazioni di favore, influenza, ingerenza con l’obiettivo di condizionarne, direttamente o indirettamente, le attività.
Tali prescrizioni non possono essere in alcun modo eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, sotto la veste di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze e/o pubblicità, abbiano le stesse finalità vietate sopra indicate.
L’Ente e per conto di questo, ogni dipendente o collaboratore o destinatario del presente Codice, non cerca di influenzare impropriamente le decisioni dell’istituzione interessata, al fine di ottenere il compimento di atti conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualunque genere.Il Destinatario che dovesse ricevere indicazioni di operare in tal senso è tenuto a darne immediata segnalazione.
L’Ente chiede al personale addetto alla richiesta e alla presentazione di dichiarazioni, documenti e informazioni per la concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti, sia proprio che dei destinatari, di agire nel rispetto della Legge, redigendo, senza artifizi o raggiri, la documentazione necessaria. Esso si impegna affinché le erogazioni concesse vengano destinate alle finalità per cui esse sono state richieste.
– Nelle relazioni con i Fornitori
La gestione dei Fornitori, sia per l’Ente che per gli affidatari e/o i gestori delle aree dell’Ente, deve esse improntata a criteri di imparzialità, autonomia e indipendenza al fine di:
• evitare qualsiasi forma di discriminazione e consentire a tutti coloro che hanno i requisiti di competere per l’assegnazione dei contratti;
• evitare conflitti di interesse, pratiche illegali e immorali che danneggiano i singoli individui e l’intero sistema aziendale.
• evitare condotte fraudolente ed elusive delle obbligazioni contratte.
L’Ente divulga il presente Codice presso i Fornitori e i Destinatari, richiedendo ad essi l’impegno a condividere e rispettare nei rapporti contrattuali i principi ivi enunciati. Tutti i soggetti indicati sono tenuti a prenderne visione, consapevoli che l’Ente considera i comportamenti contrari ai principi enunciati nel Codice motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione del rapporto contrattuale in essere.
– Nelle relazioni con i fruitori dei servizi:
Ai Destinatari si chiede di definire e effettuare comunicazioni ai fruitori:
• chiare, semplici e comprensibili;
• conformi alla normativa vigente, senza ricorrere a pratiche elusive e vessatorie;
• complete, evitando omissioni o esposizioni interpretabili, per permettere al Cliente una decisione pienamente consapevole.
Art. 11 – Violazioni del Codice.
Le violazioni commesse dai Destinatari rispetto agli standard comportamentali, alle procedure ed alle istruzioni operative, che discendono dagli indirizzi generali formalizzati nel presente Codice, sono sanzionate severamente comportando anche lo scioglimento del vincolo con l’Ente (rapporto di dipendenza, vincolo associativo, contratto di affidamento in gestione, contratto di affidamento temporaneo etc.).
Le violazioni commesse invece da soggetti terzi saranno, infine, sanzionabili in conformità a quanto previsto dalle relative disposizioni contrattuali, salvo violazioni di legge di maggiore rilevanza.
L’Ente e i Destinatari si impegnano, in ogni caso, a fare tutto quanto sia necessario e consentito al fine di prendere le dovute distanze da tali comportamenti illeciti.
Le funzioni di vigilanza, implementazione e monitoraggio in materia di attuazione del presente Codice Etico sono affidate a Alice Tarquini,
Art. 12 – Segnalazione delle violazioni del Codice Etico.
A seguito del ricevimento della segnalazione, cura l’istruttoria relativa alle segnalazioni pervenutegli e propone agli organi dell’ente le sanzioni più idonee.
Il Sig. Stefano Cecilia a tal uopo nominato provvede a:
• a verificare le violazioni del Codice Etico e l’eventuale sussistenza di possibili illeciti penali. Nello specifico:
• provvede a un’analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l’autore e il responsabile della presunta violazione;
• agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione;
• assicura la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
• in caso di accertata violazione del Codice Etico, il Sig. Stefano Cecilia stesso riporta la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari al vertice aziendale o alle funzioni interessate, secondo la gravità delle violazioni.
La segnalazione può essere effettuata in qualunque maniera.
Art. 13 – Provvedimenti disciplinari.
L’osservanza del Codice Etico è parte integrante degli obblighi contrattuali dei dipendenti, collaboratori e, più in generale, di tutti i Destinatari.
Eventuali violazioni comportano l’applicazione di provvedimenti da parte dell’Ente che possono comportare l’allontanamento del soggetto responsabile.
Con riferimento ai Dipendenti, l’inosservanza dei precetti del Codice può determinare nei confronti degli stessi procedimenti disciplinari e sanzionatori sino all’interruzione del rapporto di lavoro.
La violazione da parte dei soggetti esterni può determinare la risoluzione del contratto, incarico o in generale del rapporto in essere con l’Ente, nonché, qualora sussistendone i presupposti, il risarcimento dei danni.
Al socio o associato può essere interdetto, anche temporaneamente, l’accesso ai locali e agli spazi di competenza dell’Ente.
Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI.
Gli organi dell’Ente approvano il Codice Etico, nonché ogni variazione/integrazione ad esso apportata.
Il presente Codice Etico è consultabile sul sito internet della Società.